Tribunale di Monza, Sez. Penale, ud. 27.05.2004, dep. 19.06.2004

Dott.ssa Fontana

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI – SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI – ELEMENTI NON LEGATI ALLA LAVORAZIONE INDUSTRIALE – NON PUNIBILITA’

Art. 59 D.Lvo 152/99

Non è punibile del reato p. e p. dall’art. 59, co. 5, D.Lvo 152/99 il direttore di uno stabilimento aziendale i cui scarichi di acque reflue industriali superino i limiti tabellari fissati dalla normativa quando tali superamenti siano inerenti ad elementi non legati alla lavorazione industriale ma riconducibili ad inquinanti di diversa origine e non individuati.

Nel caso di specie il direttore di uno stabilimento era stato tratto in giudizio perché, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, consentiva il superamento dei valori limite fissati per la concentrazione di rame.
Lo stesso, a seguito di istruttoria dibattimentale, veniva assolto per non aver commesso il fatto per due ordini di ragioni. In primo luogo lo stabilimento risultava dotato di un doppio sistema di smaltimento della acque sporche: mentre infatti quelle piovane e derivanti dai servizi sanitari venivano convogliate nel torrente, quelle utilizzate provenienti dal processo produttivo venivano incanalate in un silos di raccolta, dal quale erano prelevate da ditte specializzate ai fini dello smaltimento. In secondo luogo le vernici utilizzate dall’azienda non contenevano rame. Da ciò si deduceva che il rame rinvenuto nel torrente non poteva essere riconducibile alla lavorazione industriale, ma, al contrario, poteva essere riconducibile allo smaltimento delle acque bianche o persino dal materiale della tubatura.

Pro Pierluigi Varischi