Tribunale di Milano, sezione V penale, Dott. Gianfranco Della Chiara, sentenza n. 5641/06, ud. 24.05.2006.
INFORTUNIO SUL LAVORO – OMICIDIO COLPOSO – INOSSERVANZA NORME PREVENZIONALI – CONCORSO DI CAUSE – IMPREVEDIBILITÀ DEGLI AVVENIMENTI – ASSENZA DI CONDOTTA OMISSIVA COLPOSA – PROSCIOGLIMENTO.
Artt. 41 commi 1 e 3, 589 commi 1 e 2 c.p.; artt. 5 comma 1, 9 comma 1, 12 comma 3 D.Lgs. 494/96; art. 68 D.P.R. 164/1956.
INFORTUNIO SUL LAVORO – CANTIERE EDILE – RESPONSABILITA’ OMISSIVA DEL DATORE – CONDOTTA DI TERZO NON CONOSCIBILE EX ANTE - INSUSSISTENZA
Nell’ambito di cantieri edili temporanei o mobili, non può essere ravvisata una responsabilità omissiva colposa del datore di lavoro di un’impresa subappaltatrice, per aver omesso di adottare le necessarie ed idonee misure di protezione sul luogo di lavoro, ove il puntuale adempimento iniziale da parte di questi, sia stato vanificato dalla condotta di un terzo, non conosciuta ne conoscibile ex ante.
INFORTUNIO SUL LAVORO – CANTIERE EDILE – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE – LUOGHI NON INTERESSATI DAL SUBAPPALTO - ESCLUSIONE
Non risponde dell’infortunio del proprio dipendente il datore di lavoro di un’impresa subappaltatrice di lavori termotecnici, in svolgimento in un cantiere edile temporaneo o mobile, che abbia omesso di verificare l’idoneità dei parapetti posti in prossimità dell’apertura di un vano ascensore, se tale luogo non è funzionalmente contiguo alla zona prevista per lo svolgimento delle lavorazioni concesse in subappalto. (Mass. Redaz.).
INFORTUNIO SUL LAVORO – CANTIERE EDILE – RESPONSABILITA’ OMISSIVA DEL DATORE – SOPRALLUOGO - ESCLUSIONE
Non è ravvisabile una condotta omissiva colposa del datore di lavoro di un’impresa subappaltatrice in un cantiere edile temporaneo o fisso ove vengano imprevedibilmente impiegate modalità di esecuzione delle opere difformi da quelle concordate in sede di sopralluogo.
PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA – RISCHI DA VALUTARSI - ESCLUSIONE
Non rientra tra i rischi da individuarsi e valutarsi nell’ambito del piano di sicurezza e di coordinamento lo spostamento, imprevedibile e dipendente dall’unilaterale determinazione altrui, di cavi all’interno dell’area cantieristica.
Nella fattispecie, la questione di fatto sottoposta alla valutazione dell’organo giudicante era relativa all’infortunio subito da un lavoratore che nell’ambito dei lavori di costruzione di una palazzina adibita ad uffici, era caduto nel vano ascensore della stessa, riportando ingenti traumi a seguito dei quali era poi deceduto.
In relazione a tale incidente venivano imputati, a titolo di colpa, alcuni soggetti titolari, ai sensi del D.Lgs. 494/96, di specifiche posizioni di garanzia in materia previdenziale. Nello specifico, si trattava del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, del datore di lavoro di una delle imprese esecutrice dei lavori, del preposto della stessa e del datore di lavoro del deceduto, i quali, ciascuno in relazione alle proprie qualifiche, avrebbero omesso di adottare, sul luogo di lavoro, le necessarie misure di protezione conformi alle prescrizioni dettate dalla legislazione antinfortunistica vigente.
All’esito del giudizio di primo grado, così come si evince dalla puntuale ricostruzione della vicenda operata dal Tribunale e trasfusa nella sentenza qui in commento, si appurava che l’evento lesivo si era prodotto a seguito del tentativo, operato dal lavoratore deceduto, di recuperare il cavo di una prolunga calata nel vano dell’ascensore. Questi si era sporto al di sopra della protezione posta in corrispondenza dall’apertura prospicente il vano ascensore posto al secondo piano della palazzina uffici, protezione costituita da due assi di legno incrociate ed inchiodate, che cedeva facendolo precipitare nel vuoto.
L’omissione su cui faceva leva la tesi accusatoria, era costituita dal fatto che tale apertura fosse priva del necessario ed idoneo parapetto dotato di tavole fermapiede ovvero di opere di sbarramento atte ad impedire la caduta di persone.
Come puntualmente rilevato dalla difesa, tuttavia, tale mancanza non corrispondeva ad alcuna violazione omissiva della disciplina antinfortunistica, ma costituiva unicamente l’impronosticabile risultato di una serie di avvenimenti su cui gli imputati non potevano, ne avrebbero potuto, esercitare alcun controllo.
Nel pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 494/96, infatti, proprio il giorno precedente all’infortunio era stata ultimata la posizione di appositi parapetti alle porte di accesso all’ascensore. Tuttavia, al di fuori della sfera di controllo dei soggetti preposti ed a loro insaputa, proprio il parapetto posto al secondo piano era stato rimosso il giorno precedente o addirittura il giorno stesso dell’incidente da uno degli operai, di sua iniziativa, perché dava fastidio ai gessisti. Analogamente, la prolunga, che veniva calata fino a terra per essere collegata al quadro elettrico esterno, solitamente veniva fatta passare all’esterno della palazzina. Successivamente, però, per evitare danni alla facciata di vetro della palazzina, gli operai avevano ricevuto l’ordine di farla passare dal vano scale. Tuttavia, per non ingombrare il vano scale questi e tra loro anche il deceduto, il giorno stesso del fatto, avevano stabilito di loro iniziativa di calare i cavi attraverso il vano ascensore.
Il Tribunale, dunque, assolveva gli imputati rilevando come le risultanze processuali non consentissero di ritenere provata la penale responsabilità degli stessi in ordine al reato loro rispettivamente ascritto sotto i profili di colpa specifica loro contestati.
Pro
Pierluigi Varischi
Luca Cordovana