Per ottenere il beneficio penitenziario dell’affidamento in prova ai servizi sociali nei casi di condanna per abusi sessuali non è richiesta né la resipiscenza del condannato né l’avvenuto risarcimento della persona offesa.
Artt. 47 e 47 ter Ordinamento Penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354) - Art. 666 c.p.p.
Affidamento in prova ai servizi sociali – Condizioni di ammissibilità – Condannato che si professa innocente – Atteggiamento mentale dei congiunti del condannato - Completa revisione critica del passato – Risarcimento alla persona offesa – Udienza avanti il Tribunale di Sorveglianza – Giudizio di
non pericolosita’ del condannato – Relazione dei servizi sociali.
«Ai
fini della concessione dei benefici penitenziari, la mancanza di senso critico
verso le condanne subite può essere valutata negativamente, qualora sia
espressione della persistenza di un atteggiamento mentale del condannato
giustificativo del proprio comportamento antidoveroso e quindi sintomatico di
una mancata risposta positiva al processo di rieducazione; non già quando è
frutto di una protesta di innocenza che è diritto incontestabile di ciascuno,
non soltanto in pendenza di un processo, ma anche dopo il passaggio in giudicato
della sentenza di condanna, considerata la possibilità di una sua revisione (cfr.
Sez. I, 28.03.2000, Romano); in linea generale, dunque, l’affermazione di
innocenza da parte del condannato non può costituire ostacolo alla concessione
dei benefici penitenziari (cfr. Sez. I, 6.3.98, Bellone). E se ciò vale per il
condannato, vale a maggior ragione per i suoi congiunti.
Tale affermazione, del resto, trova il suo fondamento logico-giuridico nel principio secondo cui, in tema di ammissione a misure alternative alla detenzione, non è richiesta la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure stesse, per la cui concessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula di certo che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizio pronostico sulla possibilità di far fronte alla possibilità residua, con gli strumenti dell’ordinamento penitenziario (cfr. Sez. I, 29.11.2000, Pilo).
In
proposito al mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato,
la concessione dell’affidamento in prova non è subordinata al risarcimento
del danno in favore della vittima difettando una disposizione prescrittiva in
tal senso (cfr. sez. I, 22.5.2000, Giorgio); potendosi al massimo ritenere che
una ingiustificata indisponibilità del condannato ad adempiere alle
obbligazioni suddette possa rientrare tra gli elementi di segno negativo,
valutabili per il diniego della misura (in tal senso, da ultimo Sez. I,
9.07.2001, Iegiani)».
Nel caso di
specie, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l’istanza per
l’affidamento in prova ai servizi sociali, presentata da un
condannato per abusi sessuali intrafamiliari commessi in danno della figlia
minorenne e detenuto con pena residua da scontare inferiore ai tre anni,
affermando che tale beneficio penitenziario non sarebbe stato applicabile a chi:
·
utilizzi
meccanismi difensivi di razionalizzazione finalizzati ad una negazione globale
della propria responsabilità, sino ad arrivare ad una definizione testuale
della vicenda come una serie di disguidi di cui egli sarebbe stato vittima, a
cui contrappone l’idilliaco rapporto con la bambina”.
·
si
trova con un nucleo familiare di origine inidoneo a costituire un adeguato punto
di sostegno rieducativo, stante la negazione da parte dei familiari di ogni
responsabilità penale del condannato.
Secondo il giudice
di sorveglianza tali circostanze sarebbero state sufficienti per impedire un
giudizio pronostico positivo sulla idoneità della misura a contribuire alla
rieducazione del condannato.
Unitamente a ciò
il Tribunale ha motivato il rifiuto anche sul presupposto del mancato
risarcimento della persona offesa, per non aver pagato la somma già prevista a
titolo di provvisionale immediatamente esecutiva.
La Corte di
Cassazione, Sezione Prima penale, su
ricorso della difesa, ribaltando il giudizio del giudice
territoriale, ha invece chiarito che, non solo si è ammessi al beneficio
penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale anche se non si è
risarcita la persona offesa, ma anche se il detenuto ha sempre lamentato di
essere stato vittima di false accuse di abuso sessuale non adeguatamente
vagliate attraverso un giusto processo; di certo lamentare la propria innocenza
non può significare atteggiamento giustificativo di una condotta abusante
intrafamiliare.
Avv. Prof.
Guglielmo Gulotta
Avv. Piero
Magri
Avv. Luca
Cordovana