Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Richiesta di archiviazione, 3 Marzo 2006 – Dott. Pinatto

INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DI VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE EX ART. 17 LETT. I) D. LGS. 626/94 – RICHIESTA NON CORRELATA A RISCHI PROFESSIONALI – INSUSSISTENZA

La disposizione dell’art. 17 c. 1, lett. i), D. L.vo 626/94 sancisce che il medico competente, fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lett. b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali; la fattispecie prevista risulta quindi integrata solo ed esclusivamente nel momento in cui l’incontro richiesto dal lavoratore sia inerente alla mansione lavorativa svolta e agli eventuali rischi alla stessa correlati. La normativa sopra citata, non prevedendo un termine particolare per l’esercizio delle visite mediche richieste dal dipendente, lascia discrezionalità al medico competente in merito alla tempistica dell’adempimento, preservando tuttavia il rispetto di un termine ragionevole e non pregiudizievole per il lavoratore.

A seguito di un esposto presentato da un lavoratore, l’ASL effettuava i dovuti controlli sui registri dell’infermeria per verificare l’esistenza di eventuali richieste di visite da parte del lavoratore suddetto. Dalle trascrizioni risultavano due telefonate in infermeria: nella prima si richiedeva solo la fissazione di un colloquio, senza specificarne le ragioni, nella seconda si richiedeva invece un incontro per questioni inerenti alle mansioni di lavoro. Nella stessa giornata in cui ha avuto luogo la seconda telefonata il medico competente eseguiva la visita medica ed effettuava il sopralluogo in azienda, certificando l’idoneità alla mansione del dipendente e provvedendo ad informarne il datore di lavoro. Ciò nonostante i funzionari dell’ASL ritenevano integrata la violazione ex art. 17 c. 1 lett. i) ed addebitavano la contravvenzione al medico competente per il ritardo nell’accertamento sanitario richiesto dal lavoratore, prendendo come riferimento temporale la prima telefonata fatta dal dipendente in infermeria, anche se la stessa non poneva a base della richiesta di colloquio questioni inerenti alla mansione lavorativa ed ai rischi correlati. Il p.m. richiedeva l’archiviazione del procedimento, condividendo e facendo proprie le ragioni esposte nelle memoria difensiva presentata dai difensori del medico sottoposto alle indagini, che sostenevano l’interpretazione della norma in questione riportata in massima.
Il G.I.P., condividendo le motivazioni poste a base della richiesta di archiviazione presentata dal p.m., ha successivamente disposto con decreto l’archiviazione del procedimento.

 

PRO Pierluigi Varischi