Tribunale di Gorizia, Proc. pen. n. 3234/01 RGNR, Ud. 9 giugno 2006
(art. 501 c.p.p.; art. 149 D.lgs n. 271/89)
CONSULENTE TECNICO DI PARTE – DIRITTO DI ASSISTERE ALL’ESAME DELL’IMPUTATO
Ai consulenti tecnici di parte si estendono, ex art. 501 c.p.p., le norme che disciplinano l’esame dei testimoni. Osservato che il codice di rito prevede espressamente i casi in cui la presenza dei consulenti di parte è consentita per l’espletamento di specifiche attività (come assistere al conferimento dell’incarico del perito o partecipare alle operazioni peritali) e che fra questi non rientra la facoltà del CTP di presenziare durante l’esame dei testimoni, si dovrà ritenere applicabile anche al consulente di parte la regola di cui all’art. 149 del D.lgs n. 271/89, per cui lo stesso non potrà, nel corso dell’udienza, assistere all’esame di alcun testimone o imputato.
Nel caso di specie la Difesa aveva chiesto alla Corte di autorizzare la presenza del CTP psicologo durante la deposizione dell’imputato, in un procedimento di asserito abuso sessuale su minore.
Le ragioni dell’istanza della Difesa vertevano sul fatto che la deposizione del CTP avrebbe in parte riguardato la personalità dell’imputato e la sua visione dei fatti oggetto di causa. In particolare il consulente avrebbe potuto, assistendo alla cross examination dell'imputato, confrontare eventuali differenze tra quanto a lui riportato dall’imputato durante l’esame periziale e quanto riferito in dibattimento. Ciò ai fini di una corretta analisi del soggetto.
L’istanza motiva sottolineando come le regole all’esame del testimone si applichino all’esame del perito solo in quanto applicabili. L’esperto infatti non espone tanto fatti, quanto opinioni supportate dal suo studio scientifico sui fatti, e con ciò tale giudizio non può che acquisire in credibilità se si aumentano le fonti su cui esso si basa come, nel caso di specie, l'ascolto della deposizione dell’imputato.
Tale istanza è stata respinta, ritenendo il Collegio applicabili, anche in questo caso, le regole per l'esame dei testimoni.
Contra Guglielmo Gulotta